Sez. U, Sentenza n. 1175 del 25/02/1986 (Rv. 444663 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - DEMOLIZIONE ED ORDINE DI RIDUZIONE IN PRISTINO - CONTROVERSIA RELATIVA TRA PRIVATI - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. - SUSSISTENZA - REALIZZAZIONE DEL FABBRICATO IN VIOLAZIONE DI DETTE NORME SU SUOLO PUBBLICO E PREVIA CONCESSIONE DELLA P.A. MA PER INTERESSI PROPRI DEL CONCESSIONARIO - IRRILEVANZA.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - DEMOLIZIONE ED ORDINE DI RIDUZIONE IN PRISTINO - CONTROVERSIA RELATIVA TRA PRIVATI - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. - SUSSISTENZA - REALIZZAZIONE DEL FABBRICATO IN VIOLAZIONE DI DETTE NORME SU SUOLO PUBBLICO E PREVIA CONCESSIONE DELLA P.A. MA PER INTERESSI PROPRI DEL CONCESSIONARIO - IRRILEVANZA.*
Nella controversia fra privati, promossa dal proprietario di un immobile per conseguire una condanna alla totale o parziale demolizione di fabbricato da altri edificato in violazione delle distanze fissate dal codice civile, la circostanza che detto fabbricato sia stato realizzato su suolo pubblico e previo provvedimento concessorio della pubblica amministrazione, ma per il soddisfacimento di interessi propri del concessionario, non vale ad escludere la giurisdizione del giudice ordinario, vertendosi in tema di tutela di posizioni di diritto soggettivo nell'ambito di un rapporto privatistico, né può comportare di per sè il divieto per il giudice medesimo di emettere la richiesta pronuncia di condanna (art. 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E), dato che lo indicato provvedimento di concessione di suolo pubblico, ove non risulti un'espressa volontà dell'amministrazione di consentire al concessionario la violazione delle predette distanze legali, deve intendersi adottato con salvezza dei diritti dei terzi.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 907 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Regio Decr. 08/12/1933 num. 1740 art. 8, (Cod. Strada Abrog. art. 8)
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)