Sez. 3, Sentenza n. 2421 del 26/03/1990 (Rv. 466146 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - AVARIE E PERDITE - PER CASO FORTUITO - ESCLUSIONE - IMPREVIDENTE USO DEL SUBTRASPORTO - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - INAMMISSIBILITÀ.*
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - AVARIE E PERDITE - PER CASO FORTUITO - ESCLUSIONE - IMPREVIDENTE USO DEL SUBTRASPORTO - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - INAMMISSIBILITÀ.*
Il contratto di trasporto di cose comporta da parte del vettore l'assunzione dell'Obbligo di trasferire le cose stesse nel luogo indicato dal mittente e il vettore può adempiere tale obbligazione anche facendo ricorso ad un contratto di subtrasporto, a meno che uno specifico accordo non lo vincoli ad usare propri mezzi e personale. Pertanto, se nel giudizio instaurato contro di lui dal mittente il vettore si difenda sostenendo che la perdita delle cose è stata determinata da caso fortuito, lo stesso mittente non può per la prima volta in appello allegare che il fortuito non ricorre per aver il vettore imprudentemente utilizzato il subtrasporto, giacché ciò dà luogo ad una modificazione della domanda, non consentita in appello perché comportante l'introduzione d'un nuovo tema di indagine. (V 1855/89, mass n 462530, sulla prima parte; (V 3945/80, mass n 407841, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1678, Cod. Civ. art. 1693, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)