diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3945 del 23/06/1980 (Rv. 407841 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - DEDUZIONE IN APPELLO DEL PRINCIPIO DELL'APPARENZA DEL DIRITTO DOPO AVER SOSTENUTO IN PRIMO GRADO DI AVER CONTRATTATO DIRETTAMENTE CON LA CONTROPARTE - MODIFICAZIONE DELLA CAUSA PETENDI ED INTRODUZIONE DI UN NUOVO TEMA D'INDAGINE - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1980-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407841-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - DEDUZIONE IN APPELLO DEL PRINCIPIO DELL'APPARENZA DEL DIRITTO DOPO AVER SOSTENUTO IN PRIMO GRADO DI AVER CONTRATTATO DIRETTAMENTE CON LA CONTROPARTE - MODIFICAZIONE DELLA CAUSA PETENDI ED INTRODUZIONE DI UN NUOVO TEMA D'INDAGINE - CONFIGURABILITA.*

La modificazione della causa petendi da luogo all'introduzione di una domanda nuova, come tale preclusa in appello ai sensi dell'art 345 cod proc civ, quando, pur lasciando immutato il petitum, comporti la prospettazione di una diversa situazione giuridica, con mutamento del diritto fatto valere in giudizio, si da introdurre nel processo un nuovo tema d'indagine. Ricorre tale ipotesi qualora un soggetto, dopo aver sostenuto, in primo grado, di aver contrattato direttamente con la controparte, invochi, in Sede di appello, il principio dell'apparenza del diritto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1173, Cod. Civ. art. 1398, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)