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Sez. 1, Sentenza n. 909 del 03/04/1973 (Rv. 363268 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - DECISIONI - MOTIVAZIONE - CONTROVERSIE DI VALUTAZIONE - IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESTENSIONE - RIFERIMENTI AD ELEMENTI ESTERNI ED ASTRATTI - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1973-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363268-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - DECISIONI - MOTIVAZIONE - CONTROVERSIE DI VALUTAZIONE - IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESTENSIONE - RIFERIMENTI AD ELEMENTI ESTERNI ED ASTRATTI - INSUFFICIENZA.*

Per assolvere all'Obbligo della motivazione previsto dall'art 42, del RD 8 luglio 1937, n 1516, le decisioni delle commissioni distrettuali e provinciali sulle controversie relative alla valutazione dei beni in materia di imposta sui trasferimenti di ricchezza, devono indicare specificamente i dati in base ai quali si e proceduto al calcolo del valore imponibile, precisando a quale dei criteri di cui alle lettere a e b dell'art 16 del RDL 7 agosto 1936, n 1639, le decisioni stesse si sono attenute, in modo che possa controllarsi l'iter seguito dalle commissioni per il conseguimento dei risultati ottenuti. A questi fini non sono sufficienti i semplici riferimenti o richiami ad elementi esterni, generici ed astratti, quali l'ubicazione, l'estensione, la natura e lo stato dei beni. (Conf 33/71, mass n 349339; 2558/70, mass n 348900).*

Riferimenti normativi: Legge 08/07/1937 num. 1516 art. 42, Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)