Sez. 2, Sentenza n. 2217 del 05/04/1984 (Rv. 434259 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RESCISSIONE - IN GENERE - DEL CONTRATTO DI VENDITA - STATO DI BISOGNO - DIFFICOLTÀ ECONOMICHE DEL VENDITORE CAGIONATE DA MANCANZA DI DENARO LIQUIDO - IDONEITÀ A CONFIGURARE LO STATO DI BISOGNO - CONDIZIONI.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RESCISSIONE - IN GENERE - DEL CONTRATTO DI VENDITA - STATO DI BISOGNO - DIFFICOLTÀ ECONOMICHE DEL VENDITORE CAGIONATE DA MANCANZA DI DENARO LIQUIDO - IDONEITÀ A CONFIGURARE LO STATO DI BISOGNO - CONDIZIONI.*
Ai fini della rescissione del contratto di compravendita per lesione, lo stato di bisogno va riconosciuto allorché il venditore si trovi, anche per cause transitorie, in obiettive difficoltà economiche cagionate da Mancanza di danaro liquido, in quanto aventi riflesso sulla libertà di contrattazione del soggetto e suscettibili di determinarlo, con rapporto di causa ad effetto, ad accettare un corrispettivo non proporzionato alla sua prestazione. (V 1286/79, mass n 397533; (V 2596/64, mass n 303905).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1448, Cod. Civ. art. 1470
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)