Sez. 1, Sentenza n. 2596 del 16/10/1964 (Rv. 303905 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RESCISSIONE - AZIONE GENERALE DI RESCISSIONE PER LESIONE - STATO DI BISOGNO - RILEVANZA - CONDIZIONI - AMMISSIBILITA DELL'AZIONE - REQUISITI RICHIESTI - NECESSITA.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RESCISSIONE - AZIONE GENERALE DI RESCISSIONE PER LESIONE - STATO DI BISOGNO - RILEVANZA - CONDIZIONI - AMMISSIBILITA DELL'AZIONE - REQUISITI RICHIESTI - NECESSITA.*
Ai fini dell'Azione di rescissione per lesione, lo stato di bisogno e rilevante non solo quando dipenda la estrema indigenza o da assoluta incapacita patrimoniale, ma anche quando derivi da una situazione di semplice difficolta economica o da momentanea Mancanza di danaro liquido, purche siffatte situazioni abbiano avuto decisiva influenza sulla libera Determinazione del soggetto (venditore), in guisa da indurlo a concludere il contratto per un prezzo (inferiore di oltre la meta a quello giusto) che in condizioni normali e senza la spinta di quel bisogno egli non avrebbe accettato. Al fine di precludere l'Esercizio dell'Azione predetta e sufficiente che venga accertata l'insussistenza di uno soltanto dei tre requisiti richiesti per la sua ammissibilita (stato di bisogno, sproporzione tra le due prestazioni e approfittamento dello stato di bisogno). (V 111/64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1448
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)