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Sez. L, Sentenza n. 4032 del 03/04/1993 (Rv. 481684 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Associazioni sindacali - Sindacati (postcorporativi) - Attività sindacale - Assemblea | Diritto dei lavoratori - Limiti - Salvaguardia del normale svolgimento dell'attività sindacale - Esclusione - Previsione collettiva aziendale di detto limite - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1993-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481684-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Associazioni sindacali - Sindacati (postcorporativi) - Attività sindacale - Assemblea

La salvaguardia del normale svolgimento dell'attività aziendale non rientra fra i limiti (tra cui quello temporale delle dieci ore annue) posti dall'art. 20 della legge n. 300 del 1970 all'esercizio del diritto di assemblea durante l'orario di lavoro - né è desumibile dall'art. 26, primo comma, della stessa legge, il quale, stabilendo che la raccolta dei contributi e l'opera di proselitismo sindacale si attuino "senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale", pone tale limite con riguardo alla sola fattispecie ivi considerata -, ma può essere assicurata dalla disciplina collettiva, anche aziendale, alla quale rinvia lo stesso art. 20 e la cui interpretazione è riservata al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione. (Nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto che l'art. 26 del c.c.n.l. del settore commercio, concernente le modalità di svolgimento delle riunioni durante le ore di lavoro al fine di salvaguardare, fra l'altro, il servizio di vendita al pubblico, avesse carattere programmatico, dovendo tali modalità concordarsi in sede di contrattazione aziendale, non intervenuta).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 20 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)