Sez. L, Sentenza n. 7471 del 12/08/1996 (Rv. 499174 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - ASSEMBLEA | Diritto dei lavoratori - Limiti - Salvaguardia del normale svolgimento dell'attività aziendale - Esclusione - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - ASSEMBLEA
Non rientra fra le limitazioni poste dall'art. 20 della legge 20 maggio 1970 n. 300 al diritto dei lavoratori di riunirsi in assemblea nell'unità produttiva nella quale prestano la loro opera, durante l'orario di lavoro e nel limite delle dieci ore annue, per discutere di materie di interesse sindacale e del lavoro - ferma restando la possibilità che ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di assemblea vengano stabilite nei contratti collettivi di lavoro, anche aziendali -, la salvaguardia del normale svolgimento dell'attività aziendale, la quale è cosa affatto diversa dalla libertà di iniziativa economica e di organizzazione dell'imprenditore, costituzionalmente protetta (art. 41 Cost.). (Nella specie, l'impugnata sentenza, confermata dalla S.C., aveva ritenuto che la garanzia del servizio di vendita al pubblico in un supermercato non potesse giustificare il rifiuto di autorizzazione dell'assemblea da parte del datore di lavoro, rifiuto motivato col fatto che essa era stata fissata nella giornata del sabato e cioè in quella di massima affluenza del pubblico).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)