Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 441 del 1989
Massime (1)
Massima n. 13818
- Impiego pubblico
- Dirigenti statali cessati dal servizio tra il 1^ gennaio 1979 e il 30 giugno 1982
- Base pensionabile
- Computo in essa degli aumenti retribuiti decorrenti per il personale in servizio dal 1^ gennaio 1983
- Diritto
- Esclusione
- Manifesta inammissibilità della questione.
- Legge 20 novembre 1982, n. 869, art. 6 bis.
- Cost., artt. 3 e 36.
Leggi la massima
Costituisce esplicazione di scelte discrezionali riservate al legislatore in materia, la disciplina del trattamento pensionistico dei dirigenti statali cessati dal servizio dopo il 1^ gennaio 1979, per i quali peraltro, il d.l. 16 settembre 1987, n. 379, convertito nella legge 14 novembre 1987, n. 468, ha disposto la riliquidazione delle pensioni con decorrenza dal 1^ agosto 1987. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 bis della legge 20 novembre 1982, n. 869 denunziato - in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. - in quanto non avrebbe attribuito ai dirigenti statali, cessati dal servizio tra l'1 gennaio 1979 e il 30 giugno 1982 il diritto ad ottenere che nella base pensionabile fossero computati gli aumenti retributivi decorrenti per il personale in servizio dall'1 gennaio 1983). - v. S. nn. 57/1973, 92/1975, 138/1977, 65 e 138/1979, 122/1980, 618/1987, 349/1985; O. nn. 92/1987, 836 e 840/1988.
Norme impugnate
- art. 6-bis legge 20 novembre 1982, n. 869
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6-bis, della legge 20 novembre 1982, n. 869 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, concernente adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato), promosso con ordinanza emessa il 15 febbraio 1988 dalla Corte dei Conti - Sezione terza Giurisdizionale, sul ricorso proposto da Graziadio Vincenzo, iscritta al n. 222 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
punto 1
Ritenuto che la Corte dei Conti, con ordinanza 15 febbraio 1988 (R.O. n. 222 del 1989) ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dell'art. 6-bis della legge 20 novembre 1982, n. 869, in quanto avrebbe attribuito, senza alcuna ragionevole giustificazione, ai soli dirigenti statali andati in pensione dopo il 30 giugno 1982 - e non anche a quelli cessati dal servizio tra l'1 gennaio 1979 e tale data - il diritto ad ottenere che nella base pensionabile fossero computati gli aumenti retributivi decorrenti per il personale in servizio dall'1 gennaio 1983;
punto 2
Considerato che questa Corte ha statuito che non contrasta col principio di uguaglianza un trattamento differenziato applicato alla stessa categoria di soggetti in momenti diversi nel tempo, "perché lo stesso fluire di questo costituisce di per sé un elemento diversificatore" (Sentenze n. 57 del 1973; 92 del 1975; 138 del 1977; 65 del 1979; 138 del 1979; 122 del 1980; 618 del 1987);
che le norme che prevedono una gradualità nella perequazione dei trattamenti pensionistici sono espressione di discrezionalità legislativa, di per sé non irrazionale se fondata su elementi oggettivi, connessi anche alla valutazione di esigenze finanziarie (Sentenza n. 349 del 1985; Ordinanze nn. 92 del 1987, 836 e 840 del 1988);
che, nell'esercizio di tale discrezionalità, per quanto riguarda la fattispecie in esame, il legislatore, con il D.L. 16 settembre 1987, n. 379, convertito nella legge 14 novembre 1987, n. 468, ha disposto la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti statali cessati dal servizio successivamente all'1 gennaio 1979, con decorrenza dall'1 agosto 1987;
che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente inammissibile, riguardando materia riservata a scelte del legislatore, in concreto esplicatesi.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6- bis della legge 20 novembre 1982, n. 869 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, concernente adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato), sollevata con ordinanza 15 febbraio 1988 (R.O. n. 222 del 1989) della Corte dei Conti, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze