Sez. 1, Sentenza n. 1334 del 07/11/2025 Cc. (dep. 13/01/2026) Rv. 289238-01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Confisca definitiva basata su c.d. doppio titolo di pericolosità di cui alle lett. a) e b) dell’art 1 d.lgs. n. 159 del 2011 - Richiesta di revoca ex art. 28, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 - Effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019 - Poteri del giudice del procedimento di revoca - Autosufficienza del titolo di cui alla lett. b) - Caducazione della misura - Esclusione.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
La confisca definitiva che sia basata sul c.d. doppio titolo di pericolosità di cui all'art. 1, lett. a) e b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 non può essere revocata per difetto originario dei relativi presupposti quando si accerti che il provvedimento ablatorio, svincolato dal sostegno giustificativo correlato alla pericolosità sociale di cui alla citata lettera a), dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 24 del 2019, è autosufficiente, ossia è idoneo di per sé ad offrire integrale fondamento alla misura avendo riguardo alla pericolosità sociale di cui alla citata lettera b). (In motivazione la Corte ha precisato che il giudice del procedimento revocatorio non può rivalutare i presupposti dell'ascrivibilità del soggetto alla categoria di cui alla citata lettera b), ancora vigente, poiché ciò significherebbe attribuire alla sentenza di rigetto della questione di legittimità costituzionale riferita a detta categoria soggettiva di pericolosità quell'attitudine ad incidere "erga omnes" sul provvedimento di confisca divenuto irrevocabile di cui essa è, invece, priva).
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 com. 1 lett. A CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 com. 1 lett. B CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 28 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)