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Sez. U, Sentenza n. 23016 del 31/03/2004 Cc. (dep. 17/05/2004) Rv. 227523 - 01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - IN GENERE | Decisioni interpretative di rigetto - Effetti nel procedimento "a quo" e negli altri procedimenti.
Stato
decisa il 2004-03-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227523-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - IN GENERE

Le decisioni interpretative di rigetto della Corte costituzionale non hanno efficacia "erga omnes", a differenza di quelle dichiarative dell'illegittimità costituzionale di norme, e pertanto determinano solo un vincolo negativo per il giudice del procedimento nel quale la relativa questione è stata sollevata, nel senso che quest'ultimo non può interpretare la disposizione impugnata attribuendole il significato ritenuto dal giudice delle leggi incompatibile con la Costituzione, pur essendogli consentito scegliere altre soluzioni ermeneutiche che, quantunque non coincidenti con quella della decisione interpretativa, non collidano con norme e principi costituzionali, mentre negli altri procedimenti il giudice conserva il potere-dovere di interpretare in piena autonomia quella disposizione, sempre che il risultato ermeneutico risulti adeguato ai principi espressi nella Costituzione. (Nell'occasione la Corte ha chiarito che le decisioni interpretative di rigetto della Corte costituzionale rivestono per il giudice solo il valore di un precedente autorevole, sempre che siano sorrette da argomentazioni persuasive, tali da indurlo, nell'esercizio delle sue autonome funzioni, a condividerne il contenuto e a farlo proprio, non essendo sufficiente la semplice qualificazione, da parte del giudice delle leggi, di una determinata interpretazione come costituzionalmente obbligata e l'unica compatibile con le norme della Carta fondamentale a imporne l'osservanza al giudice stesso, essendo quest'ultimo tenuto autonomamente a verificare, con l'uso di tutti gli strumenti ermeneutici attribuitigli, se la disposizione impugnata possa realmente assumere il significato e la portata attribuitile dalla Corte costituzionale).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 18 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 29, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)