Sez. L, Sentenza n. 25866 del 21/12/2010 (Rv. 615589 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Contenuto della sentenza - Requisiti - Carenza nell'indicazione del criterio logico argomentativo seguito - Rinvio generico e "per relationem" al quadro probatorio acquisito - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie relativa ad opposizione ad ordinanza ingiunzione in materia di collocamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE
In tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli un'obiettiva carenza nell'indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando il giudice non indichi affatto le ragioni del proprio convincimento rinviando, genericamente e "per relationem", al quadro probatorio acquisito, senza alcuna esplicitazione al riguardo, né disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito. (Nella specie, relativa ad un giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione che aveva irrogato una sanzione amministrativa al datore di lavoro per non aver assunto una lavoratrice per il tramite dell'ufficio di collocamento, la S.C., in applicazione del riportato principio, ha cassato la sentenza di merito che aveva annullato l'ordinanza richiamando genericamente "la documentazione allegata dall'opponente e l'espletata prova testimoniale", senza alcuna esplicazione al riguardo).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)