Sez. U, Sentenza n. 16277 del 12/07/2010 (Rv. 613947 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Sentenza - Motivazione "per relationem" - Legittimità - Condizioni.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
È ammissibile la motivazione "per relationem" della sentenza emessa dalla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura attraverso il rinvio ad altri provvedimenti amministrativi o giurisdizionali, purchè la fonte richiamata sia identificabile ed accessibile alle parti. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto legittimo il rinvio operato dalla sentenza al contenuto di alcuni atti del procedimento penale cui era stato sottoposto il magistrato, conosciuti da quest'ultimo e presenti agli atti di quello disciplinare).
Riferimenti normativi: Legge 23/02/2006 num. 109 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)