Sez. 4, Sentenza n. 9461 del 20/01/1988 Ud. (dep. 26/09/1988) Rv. 179243 - 01
SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - DANNI - CONCORSO DI COLPA DELLA VITTIMA - QUANTIFICAZIONE - NECESSITÀ - ANCHE IN CASO DI SOLA CONDANNA GENERICA - OMISSIONE - SOPRAVVENIENZA DI CAUSA ESTINTIVA DEL REATO - PROVVEDIMENTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE - ANNULLAMENTO SUL PUNTO E RINVIO A GIUDICE CIVILE.*
SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - DANNI - CONCORSO DI COLPA DELLA VITTIMA - QUANTIFICAZIONE - NECESSITÀ - ANCHE IN CASO DI SOLA CONDANNA GENERICA - OMISSIONE - SOPRAVVENIENZA DI CAUSA ESTINTIVA DEL REATO - PROVVEDIMENTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE - ANNULLAMENTO SUL PUNTO E RINVIO A GIUDICE CIVILE.*
In tema di concorso di cause (e di colpe), il giudice del merito, quando vi sia Costituzione di parte civile, nel pronunciare sentenza di condanna, anche solo generica, al risarcimento dei danni, è tenuto a determinare la misura dell'eventuale concorso di colpa della parte lesa. Ove ciò sia omesso, la Corte di Cassazione, anche in presenza di causa estintiva del reato (nella specie amnistia), annulla l'impugnata sentenza limitatamente al punto in questione e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello. (Conf mass n 128980; (Conf mass n 156701, e ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 541
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)