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Sez. 4, Sentenza n. 212 del 21/03/1974 Ud. (dep. 14/01/1975) Rv. 128980 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - CONCORSO DI COLPE - CONDOTTA DEL SOGGETTO PASSIVO DEL REATO - ESAME - OBBLIGATORIETA.*
Stato
decisa il 1974-03-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/128980-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - CONCORSO DI COLPE - CONDOTTA DEL SOGGETTO PASSIVO DEL REATO - ESAME - OBBLIGATORIETA.*

In tema di reati colposi, il comportamento del soggetto passivo puo a volte assumere particolare Rilevanza ai fini del decidere, in quanto la sua Azione od omissione puo essere idonea ad interrompere il nesso causale tra l'Azione attribuita all'agente e l'evento oppure puo concorrere con la condotta del soggetto attivo alla produzione dell'evento stesso. Pertanto, ove l'esame di tale comportamento venga trascurato dal giudice di merito, la sentenza di questo e suscettibile di censura per Mancanza di motivazione ai sensi dell'art 475 n 3 cod proc pen. (V 112813, anno 1969).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)