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Sez. 2, Sentenza n. 23956 del 22/10/2013 (Rv. 628016 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) | Vincolo reale non dichiarato sul bene oggetto del preliminare - Rimedi ex art. 1482 cod. civ. - Attivazione da parte del promissario acquirente - Configurabilità.
Stato
decisa il 2013-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628016-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE)

In tema di contratto preliminare, l'esistenza di un vincolo reale sul bene oggetto del futuro trasferimento, che non sia stato dichiarato dal promittente venditore e non fosse conosciuto dal promissario compratore, legittima quest'ultimo all'attivazione dei rimedi a tutela della propria posizione, quali l'istanza di risoluzione del contratto ovvero - qualora egli voglia, comunque, darvi esecuzione - la sospensione del pagamento del prezzo ancora dovuto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1482

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)