Sez. 2, Sentenza n. 19097 del 02/09/2009 (Rv. 609689 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) | Immobile gravato da ipoteche, ma garantito libero da esse - Art. 1482 cod. civ. - Applicabilità - Domanda di risoluzione del preliminare - Ammissibilità - Conseguenze - Facoltà di sospendere il pagamento delle rate di prezzo pattuite - Sussistenza.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE)
Il promissario acquirente di un immobile, garantito libero da ipoteche, ma, in realtà, da esse gravato, ha la facoltà, non l'obbligo, ai sensi dell'art. 1482, primo comma, cod. civ., applicabile al contratto preliminare, di chiedere al giudice la fissazione di un termine per la liberazione dal vincolo da parte del promittente venditore, ma se ha chiesto la risoluzione del preliminare, per effetto dell'art. 1453, secondo comma, cod. civ., il promittente venditore non può attivarsi per ottenere la cancellazione della garanzia. Inoltre, il promissario acquirente può sospendere il pagamento delle rate di prezzo pattuite, ai sensi dell'art. 1482 cod. civ., primo comma, cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1482, Cod. Civ. art. 2808, Cod. Civ. art. 2889
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)