Sez. 3, Sentenza n. 2677 del 28/09/1971 (Rv. 353831 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI(RESPONSABILITA CIVILE)- PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE -ACCERTAMENTO DELLA COLPA ESCLUSIVA DI UNO DEI CONDUCENTI - ESCLUSIONE DELLA PRESUNZIONE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI(RESPONSABILITA CIVILE)- PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE -ACCERTAMENTO DELLA COLPA ESCLUSIVA DI UNO DEI CONDUCENTI - ESCLUSIONE DELLA PRESUNZIONE.*
Nel caso di collisione di veicoli, il concreto accertamento che l'evento siasi verificato per colpa esclusiva di di uno dei conducenti, fa venire meno la presunzione di colpa reciproca sancita dall'art 2054 cod civ, posto che la detta presunzione ha funzione meramente sussidiaria ed opera soltanto nel caso in cui non sia dato accertare completamente le colpe rispettive. (Conf 653'71, mass n 350376).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)