Sez. 3, Sentenza n. 653 del 09/03/1971 (Rv. 350376 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE - SUSSIDIARIETA - COLPA ESCLUSIVA D'UNO DEI CONDUCENTI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE - SUSSIDIARIETA - COLPA ESCLUSIVA D'UNO DEI CONDUCENTI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La presunzione di colpa concorrente dei conducenti dei veicoli scontratisi, stabilita dall'art 2054, secondo comma cod civ, ha funzione meramente sussidiaria ed e inoperante quando sia stato accertato che l'evento si e verificato per colpa esclusiva di uno dei due conducentì e tale accertamento si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito e insindacabile in Sede di legittimita se sorretto da una motivazione sufficiente e immune da vizi logici e giuridici. (Conf 1724'70, mass n 347671).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)