Sez. L, Sentenza n. 15497 del 11/06/2008 (Rv. 603698 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - A FAVORE DI UN TERZO - IN GENERE | Contratto di assicurazione a favore del dipendente - Diritto all'indennità ivi prevista - Prescrizione - Decorrenza - Dalla stipula del contratto da parte del datore - Mancato avviso al lavoratore di tale stipula - Irrilevanza - Mancata costituzione del collegio arbitrale previsto dal contratto collettivo applicabile - Ininfluenza.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - A FAVORE DI UN TERZO - IN GENERE
Quando per norma collettiva il datore di lavoro abbia l'obbligo di stipulare un contratto di assicurazione a favore del suo dipendente, il termine annuale, inderogabile, di prescrizione dei diritti del lavoratore derivanti dal contratto di assicurazione decorre dalla stipulazione dello stesso, senza che il decorso possa essere escluso né dal mancato avviso al lavoratore (assolvendo, il datore, il suo obbligo con la mera stipulazione e non anche, in difetto di specifica previsione, con la comunicazione della conclusione del contratto), essendo l'obbligo del datore adempiuto con la stipulazione e non ricorrendo, in difetto di specifica previsione, l'obbligo accessorio di comunicare al lavoratore la conclusione del contratto, né dalla mancata costituzione del collegio arbitrale previsto dal contratto collettivo applicabile (non sussistendo, in difetto di convergente volontà delle parti contrattuali, un diritto del lavoratore alla costituzione di questo organismo, né un onere datoriale di nominare il relativo componente).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1411, Cod. Civ. art. 1891, Cod. Civ. art. 2952 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)