diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 6062 del 18/06/1998 (Rv. 516566 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - A FAVORE DI UN TERZO - IN GENERE | Assicurazione contro gli infortuni - Diritto proprio del terzo - Fondamento - Prescrizione del diritto del terzo - Termine annuale - Applicabilità.
Stato
decisa il 1998-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516566-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - A FAVORE DI UN TERZO - IN GENERE

Nell'assicurazione contro gli infortuni a favore di un terzo - cui si applica la disciplina dell'assicurazione sulla vita - la norme contenuta nell'art. 1920 cod. civ. secondo cui il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione, va inteso nel senso che il diritto all'indennità nasce in suo favore dal contratto, sì che egli può rivolgersi direttamente al promittente (assicuratore) per ottenere la prestazione, non già nel senso che il diritto del terzo beneficiario sia del tutto svincolato dalle clausole e dalla pattuizioni contenute nel contratto di assicurazione. Consegue che il diritto del terzo all'indennità si prescrive in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui esso si fonda e non già nel termine ordinario di dieci anni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1920, Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)