Sez. 2, Sentenza n. 7436 del 30/05/1972 Ud. (dep. 09/11/1972) Rv. 122274 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - TENTATIVO - RICETTAZIONE PER'INTROMISSIONÈ - INTROMISSIONE SENZA CHE SIA REALIZZATO IL FINE DELLA STESSA - REATO CONSUMATO E NON TENTATO.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - TENTATIVO - RICETTAZIONE PER'INTROMISSIONÈ - INTROMISSIONE SENZA CHE SIA REALIZZATO IL FINE DELLA STESSA - REATO CONSUMATO E NON TENTATO.*
Il delitto di ricettazione, nella fattispecie commissiva dellà intromissionè, si perfeziona per il solo fatto di essersi intromesso allo scopo di fare acquistare, ricevere od occultare le cose di provenienza delittuosa, senza che sia necessario che l'interessamento cosi spiegato raggiunga il fine che l'agente si e proposto: eppertanto, anche se tale fine non sia stato realizzato, il delitto e consumato e non tentato. (V 102821, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)