Sez. 1, Sentenza n. 1308 del 28/11/1980 Ud. (dep. 20/02/1981) Rv. 147691 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - ATTI DI MEDIAZIONE - MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO - DELITTO CONSUMATO E NON TENTATO - RATIO.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - ATTI DI MEDIAZIONE - MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO - DELITTO CONSUMATO E NON TENTATO - RATIO.*
Il delitto di ricettazione, nella Forma dell'intromissione, si consuma con il solo fatto dell'intermediazione spiegata dall'agente, senza necessita che l'interessamento operato raggiunga il fine proposto. (la Cassazione ha chiarito che nella configurazione della intromissione, la dizione 'nel farli acquistare, ricevere, occultarè, sta ad indicare soltanto il proposito dell'intermediatore e non il momento consumativo dell'attivita criminosa). (Conf mass n 122274; (Conf mass n 102821).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)