Sez. 3, Sentenza n. 19766 del 23/12/2003 (Rv. 569203 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE | Impresa designata - Azione di regresso nei confronti del responsabile del sinistro - Proposizione per la prima volta in appello in giudizio vertente sul risarcimento al danneggiato - Inammissibilità.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, la domanda proposta nei confronti del responsabile del sinistro dall'impresa designata che abbia risarcito il danno - si tratti di azione di rivalsa ex art. 2055 c. 2 cod. civ., si tratti invece di surrogazione legale di cui all'art. 1203 n.5 stesso codice - non può comunque essere per la prima volta proposta in grado di appello, ove originariamente sia stato dedotto in giudizio solo il rapporto tra danneggiato e responsabile, trattandosi di domanda che attiene ad un rapporto (interno) diverso e autonomo rispetto a quello dedotto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 1203, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)