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Sez. U, Sentenza n. 12014 del 11/11/1991 (Rv. 474576 - 01)

Assicurazione - Veicoli (Circolazione, Assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Fondo di garanzia per le vittime della strada - In genere | Impresa designata - Azione di "regresso" nei confronti del responsabile del sinistro - Natura - Giudice conciliatore - Pronuncia secondo equità - Applicazione al "regresso" della prescrizione biennale - Ricorso per Cassazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1991-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474576-01

Assicurazione - Veicoli (Circolazione, Assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Fondo di garanzia per le vittime della strada - In genere

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile inerente alla circolazione di veicoli, il "regresso" dell'impresa designata, che abbia risarcito il danno nei casi previsti dall'art. 19 primo comma lett. a) e b) della legge 24 dicembre 1969 n. 990, nei confronti del responsabile del sinistro, per il recupero dell'indennizzo pagato, come previsto dall'art. 29 primo comma della legge stessa, è riconducibile nell'ambito della surrogazione legale di cui all'art. 1203 n. 5 cod. civ., in quanto si traduce nell' attribuzione del medesimo diritto del danneggiato risarcito. Pertanto, qualora il conciliatore, decidendo secondo equità ai sensi dell'art. 113 secondo comma cod. proc. civ., abbia applicato a detto regresso la prescrizione biennale cui è soggetto il credito del danneggiato, si deve escludere, a carico della relativa pronuncia, la configurabilità di una violazione dei principi regolatori della materia (denunciabile con ricorso per cassazione "ex" art. 360 n. 3 cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1203, Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)