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Sez. L, Sentenza n. 665 del 23/01/1987 (Rv. 450374 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITÀ E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - INDENNITÀ DI MALATTIA - RIDUZIONE A DUE QUINTI NEL PERIODO DI RICOVERO IN CASE DI CURE A SPESE DELL'ENTE MUTUALISTICO - LEGITTIMITÀ - CONTRASTO CON L'ART. 38, SECONDO COMMA, COST. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450374-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITÀ E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - INDENNITÀ DI MALATTIA - RIDUZIONE A DUE QUINTI NEL PERIODO DI RICOVERO IN CASE DI CURE A SPESE DELL'ENTE MUTUALISTICO - LEGITTIMITÀ - CONTRASTO CON L'ART. 38, SECONDO COMMA, COST. - ESCLUSIONE.*

La disposizione dell'art. 20 del contratto collettivo corporativo per gli operai dell'industria 3 gennaio 1939 - la quale, ai sensi del quarto comma dell'art. 6 della legge 11 gennaio 1943 n. 138 (sulla Costituzione dell'ente per l'assistenza di malattia ai lavoratori), fissa in due quinti (della misura normale) l'indennità di malattia nel periodo in cui il lavoratore sia ricoverato in case di cura a spese dell'ente mutualistico - è tuttora in vigore (ai sensi dell'art. 43 del d.l.lgt. 23 novembre 1944 n. 369) ed è legittima, anche dopo l'attuazione della riforma sanitaria ed il trasferimento alle regioni dei compiti in materia di assistenza ospedaliera degli enti anche previdenziali gestori di forme di assistenza contro le malattie nonché delle casse mutue. Infatti, tale disciplina, in assenza di un principio d'invariabilità dello ammontare di detta indennità, non si pone in contrasto neppure con il secondo comma dell'art. 38 cost., che impone solo l'adeguatezza della tutela del lavoratore impedito per malattia o per altri eventi pregiudizievoli, conseguendo la razionalità della disposta riduzione dell'indennità di malattia al lavoratore ricoverato (in cliniche convenzionate o di altri enti) al fatto che questi, durante il ricovero, è sollevato dalle spese del proprio mantenimento giornaliero. (V 2260/79, mass n 398606; (V 91/76, Corte cost.; (V 67/75, Corte cost.).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 38, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Contr. Coll. 03/01/1939 num. 20, Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 23/11/1944 num. 369 art. 43 CORTE COST., Decreto Legge 08/07/1974 num. 264 art. 12, Decreto Legge 08/07/1974 num. 264 art. 12 bis, Legge 29/06/1977 num. 349 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)