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Sez. L, Sentenza n. 2260 del 21/04/1979 (Rv. 398606 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - IN GENERE - ATTIVITA PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE - DISCIPLINA - CONTRATTO COLLETTIVO CORPORATIVO 3 GENNAIO 1939 - CARATTERE INTEGRATIVO - CONSEGUENZE - RIMBORSO ALLA MUTUA DELL'AMMONTARE DELLE INDENNITA E DELLE SPESE - OBBLIGO DELL'ISCRITTO EX ART 31 DEL PREDETTO CONTRATTO - INTRODUZIONE DEL DIRITTO DI SURROGAZIONE EX ART 1916 COD CIV - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1979-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398606-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - IN GENERE - ATTIVITA PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE - DISCIPLINA - CONTRATTO COLLETTIVO CORPORATIVO 3 GENNAIO 1939 - CARATTERE INTEGRATIVO - CONSEGUENZE - RIMBORSO ALLA MUTUA DELL'AMMONTARE DELLE INDENNITA E DELLE SPESE - OBBLIGO DELL'ISCRITTO EX ART 31 DEL PREDETTO CONTRATTO - INTRODUZIONE DEL DIRITTO DI SURROGAZIONE EX ART 1916 COD CIV - IRRILEVANZA.*

L'attivita previdenziale e assistenziale dell'INAM, in Mancanza sia del regolamento di esecuzione della legge 11 gennaio 1943, n 138, istitutiva del predetto istituto, sia dei contratti collettivi richiamati dall'art 6 della legge suindicata, e soggetta alla disciplina integrativa delle precedenti norme corporative, le quali continuano a restare in vigore, anche dopo la soppressione dello ordinamento corporativo, ai sensi dell'art 43 comma secondo, del dllt 23 novembre 1944, n 369: fra tali norme e da includere il contratto collettivo del 3 gennaio 1939, il quale, se originariamente si riferiva alla disciplina mutualistica di malattia degli operai dell'industria, costituisce oggi un testo di generale applicazione, indipendentemente dall'appartenenza dell'assicurato al settore industriale. Deve percio ritenersi tuttora vigente l'art 31 del predetto contratto collettivo, secondo cui l'iscritto, in caso di malattia o di infortunio che abbiano dato luogo in suo favore a rifusione di danni da parte di terzi, e tenuto a rimborsare la mutua dell'ammontare delle indennita corrisposte e delle spese di assistenza prestata, fino alla concorrenza della somma che il terzo gli ha versato a titolo di risarcimento, e cio, nonostante la introduzione del diritto di surrogazione dell'assicuratore (art 1916 cod civ), essendo diversa la sfera di applicazione delle due Disposizioni. (Conf 971/73, mass n 363358).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Contr. Coll. 03/01/1939 num. 31, Legge 11/01/1943 num. 138 art. 1, Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 23/11/1944 num. 369 art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)