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Sez. 2, Sentenza n. 11634 del 30/10/1991 (Rv. 474473 - 01)

Successioni "mortis causa" - Disposizioni generali - Rinunzia all'eredità - Forma - In genere | Validità ed efficacia di fronte ai terzi della rinunzia all'eredità - Condizioni - Compimento dell'inventario - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474473-01

Successioni "mortis causa" - Disposizioni generali - Rinunzia all'eredità - Forma - In genere

Ai sensi dell'art. 519 cod. civ. costituiscono condizioni per la validità e l'efficacia di fronte ai terzi della rinuncia all' eredità la sua forma solenne (dichiarazione resa davanti a notaio o al cancelliere della Pretura del mandamento in cui si è aperta la successione) e la sua iscrizione nel registro delle successioni, mentre non è richiesto dalla detta norma il successivo compimento dell'inventario (nel termine prescritto), che, peraltro, costituisce formalità logicamente e giuridicamente incompatibile con l'essenza e le finalità proprie del negozio di dismissione dell'eredità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 485, Cod. Civ. art. 519, Cod. Civ. art. 520

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)