Sez. 3, Sentenza n. 4846 del 29/03/2003 (Rv. 561609 - 01)
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - RINUNZIA ALL'EREDITÀ - FORMA - IN GENERE | Forma solenne - Necessità - Revoca tacita - Ammissibilità - Esclusione.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - RINUNZIA ALL'EREDITÀ - FORMA - IN GENERE
Nel sistema delineato dagli articoli 519 e 525 cod. civ. in tema di rinunzia all'eredità, la quale determina la perdita del diritto all'eredità ove ne sopraggiunga l'acquisto da parte degli altri chiamati, l'atto di rinunzia deve essere rivestito di forma solenne (dichiarazione resa davanti a notaio o al cancelliere e iscrizione nel registro delle successioni). Pertanto non è ammissibile una revoca tacita della rinunzia.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 470, Cod. Civ. art. 484, Cod. Civ. art. 519, Cod. Civ. art. 525
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)