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Sez. 3, Sentenza n. 4846 del 29/03/2003 (Rv. 561609 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - RINUNZIA ALL'EREDITÀ - FORMA - IN GENERE | Forma solenne - Necessità - Revoca tacita - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561609-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - RINUNZIA ALL'EREDITÀ - FORMA - IN GENERE

Nel sistema delineato dagli articoli 519 e 525 cod. civ. in tema di rinunzia all'eredità, la quale determina la perdita del diritto all'eredità ove ne sopraggiunga l'acquisto da parte degli altri chiamati, l'atto di rinunzia deve essere rivestito di forma solenne (dichiarazione resa davanti a notaio o al cancelliere e iscrizione nel registro delle successioni). Pertanto non è ammissibile una revoca tacita della rinunzia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 470, Cod. Civ. art. 484, Cod. Civ. art. 519, Cod. Civ. art. 525

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)