diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 7511 del 03/02/2026 Ud. (dep. 25/02/2026) Rv. 289368-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE | Esercizio di professione di odontoiatra con titolo riconosciuto in altri Stati membri dell’Unione europea - Validità per l’esercizio della professione in Italia - Esclusione - Conseguenze - Configurabilità del reo - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-02-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289368-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE

Integra il delitto di esercizio abusivo di una professione la condotta di chi, pur se munito di titolo abilitante riconosciuto in altri Stati dell'Unione europea, eserciti l'attività di medico odontoiatra senza avere ottenuto il formale riconoscimento dello stesso da parte delle competenti autorità italiane, atteso che il "riconoscimento automatico", previsto dal diritto unionale, determina soltanto l'obbligo, per lo Stato, di riconoscere le qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro, ma non esclude la necessità che tale verifica di conformità abbia concretamente luogo.

Cod. Pen. art. 348 CORTE COST., Legge 24/07/1985 num. 409 art. 7, Legge 24/07/1985 num. 409 art. 11 quater, Direttive del Consiglio CEE 06/07/2005 num. 36 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/11/2007 num. 206 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)