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Sez. 6 - , Sentenza n. 6129 del 13/11/2018 Ud. (dep. 07/02/2019) Rv. 275047 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE | Professione sanitaria di odontoiatra - Esercizio - Condizioni ordinarie - Iscrizione all'albo - Contrasto con la normativa dell'Unione Europea sulla libera prestazione dei servizi - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-11-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275047-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE

Integra il reato di esercizio abusivo della professione lo svolgimento dell'attività di odontoiatra da parte di soggetto che non sia iscritto al relativo albo nazionale, pur avendo conseguito l'abilitazione in altro Stato comunitario, in quanto la direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali prevede la libera prestazione dei servizi solo per attività temporanee ed occasionali, mentre per l'esercizio della professione, in modo stabile e continuativo, il d.lgs. 9 novembre 2007, n.206 richiede l'iscrizione all'ordine professionale dei medici ed odontoiatri.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 348 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/11/2007 num. 206

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)