diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2141 del 16/06/1969 (Rv. 341446 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - INTERESSI - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1969-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341446-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - INTERESSI - DECORRENZA.*

Gli interessi compensativi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento dei danni da fatto illecito sono dovuti dal giorno del sinistro, tranne per quanto riflette il rimborso delle spese per cure mediche, riparazioni e simili, in relazione alle quali la decorrenza degli interessi va fissata con riferimento alla data di effettiva erogazione di esse, giacche e da tale data che il danneggiato e stato privato delle somme versate e di tale privazione deve essere compensato. (Conf. 2436-65).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)