Sez. 3, Sentenza n. 1437 del 15/05/1971 (Rv. 351724 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - INTERESSI - DANNO DA FATTO ILLECITO - INTERESSI COMPENSATIVI - DECORRENZA DAL SINISTRO - LIMITI - SPESE PER CURE MEDICHE E RIPARAZIONI - DECORRENZA DALL'ESBORSO.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - INTERESSI - DANNO DA FATTO ILLECITO - INTERESSI COMPENSATIVI - DECORRENZA DAL SINISTRO - LIMITI - SPESE PER CURE MEDICHE E RIPARAZIONI - DECORRENZA DALL'ESBORSO.*
Gli interessi compensativi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento danni da fatto illecito sono dovuti dal giorno del sinistro, tranne per quanto concerne il rimborso delle spese per cure mediche, riparazioni e simili, in relazione alle quali la decorrenza degli interessi va fissata con riferimento alla data di effettiva erogazione di esso, giacche e da tale data che il danneggiato e stato privato delle somme versate e di tale privazione deve essere compensato. (Conf 2141'69, mass n 341446).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1282
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)