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Sez. 3, Sentenza n. 3813 del 04/06/1983 (Rv. 428736 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - PREZZO - VERSAMENTO - TERMINE - DECORRENZA - LEGGE N. 2/1979 - NATURA INTERPRETATIVA - CONSEGUENZE - APPLICABILITÀ AI RAPPORTI SUB JUDICE.*
Stato
decisa il 1983-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428736-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - PREZZO - VERSAMENTO - TERMINE - DECORRENZA - LEGGE N. 2/1979 - NATURA INTERPRETATIVA - CONSEGUENZE - APPLICABILITÀ AI RAPPORTI SUB JUDICE.*

La legge interpretativa ha un'efficacia retroattiva che non può incidere sui rapporti già interamente esauriti ma non incontra ostacoli in Atti e fasi di un rapporto privi di autonomia e di Rilevanza giuridica propria, per i quali possono vantarsi diritti acquisiti per decadenze e preclusioni solo a fronte di una legge autenticamente innovativa. Per contro la legge interpretativa - se il rapporto giuridico sostanziale non sia ancora definitivamente concluso ed estinto, nel senso che i beni negoziati dalle parti ovvero tra esse controversi non siano stati già attribuiti in modo irrevocabile - disciplina anche gli effetti di attività ed aventi verificatisi nell'iter di svolgimento del rapporto medesimo. Pertanto la legge interpretativa 8 gennaio 1979 n. 2 - secondo la quale, in caso di contestazione del diritto di riscatto agrario, il termine per il versamento del prezzo da parte del riscattante decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosca tale diritto - trova applicazione pure per i rapporti sub iudice per i quali, al momento di entrata in vigore della citata legge, risulti già inutilmente decorso l'indicato termine in base alla previgente disciplina della legge n. 590 del 1965.*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)