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Sez. L, Sentenza n. 677 del 16/01/2008 (Rv. 600964 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO | Personale scolastico A.T.A. dipendente degli enti locali - Trasferimento nei ruoli del personale statale - Conseguente trattamento economico in base all'art. 8, comma 2, della legge n. 124 del 1999 - Art. 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005 - Natura e portata - Norma di intepretazione autentica - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600964-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO

In tema di personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale ATA (amministrativo, tecnico, ausiliario) dello Stato, l'art. 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005 - il quale dispone, in particolare, che l'art. 8, comma 2, della legge n. 124 del 1999 si interpreta nel senso che il predetto personale è inquadrato nei ruoli statali "sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento, con l'attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999" - deve qualificarsi effettivamente come norma di interpretazione autentica, della quale possiede i requisiti essenziali, riscrivendo una regola di giudizio che, lungi dal determinare l'esito di specifiche ed individuate controversie, è destinata ad operare in termini generali per le controversie già avviate come per quelle future, rispetto alle quali assume anche un evidente scopo preventivo. L'anzidetto comma 218, infatti, manifesta espressamente l'intento di precisare e chiarire la portata della norma interpretata e si limita ad intervenire, con effetti retroattivi, soltanto su quei suoi profili applicativi che avevano dato luogo ad incertezze; inoltre, il suo contenuto normativo corrisponde ad uno dei possibili significati da ascrivere alla norma interpretata, posto che, a fronte di una lettura del sintagma "anzianità giuridica ed economica" di cui al comma 2 dell'art. 8 della legge n. 124 del 1999 coestensiva rispetto al significato letterale dei termini ivi utilizzati, il legislatore del 2005 ha optato per una interpretazione restrittiva - non soltanto consentita, al pari di altre opzioni ermeneutiche, dal testo della disposizione, ma anche più coerente rispetto alle previsione, di cui all'art. 5 della stessa legge n. 124, di invarianza della spesa nell'operazione di trasferimento (cfr. Corte cost., n. 234 del 2007) - per cui gli effetti dell'anzianità giuridica sono limitati a quelli che essa abbia eventualmente già prodotto nel precedente rapporto.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1999 num. 124 art. 8 com. 2, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 218 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)