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Sez. 1, Sentenza n. 798 del 09/03/1976 (Rv. 379454 - 01)

SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONI - DELEGAZIONE DI POTERI RAPPRESENTATIVI CONGIUNTAMENTE AL PRESIDENTE E AD UNO DEI CONSIGLIERI - DEPOSITO DELLA DELIBERAZIONE - TARDIVITA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1976-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379454-01

SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONI - DELEGAZIONE DI POTERI RAPPRESENTATIVI CONGIUNTAMENTE AL PRESIDENTE E AD UNO DEI CONSIGLIERI - DEPOSITO DELLA DELIBERAZIONE - TARDIVITA - CONSEGUENZE.*

La tardivita del deposito della deliberazione del consiglio di amministrazione di una societa per azioni, con la quale i poteri di rappresentanza siano stati delegati congiuntamente al Presidente ed a uno dei consiglieri, non puo produrre altre conseguenze se non l'inopponibilita del mutamento soggettivo intervenuto nell'organo rappresentativo della societa nei confronti dei terzi che non ne abbiano avuto conoscenza, i quali possono legittimamente confidare nella permanenza dei poteri rappresentativi dei precedenti amministratori; essa non puo, percio spiegare alcuna influenza sulla efficacia dei negozi giuridici conclusi da soggetti validamente investiti del potere di rappresentare la societa.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2188, Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2385, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 100 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)