Sez. 1, Sentenza n. 798 del 09/03/1976 (Rv. 379454 - 01)
SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONI - DELEGAZIONE DI POTERI RAPPRESENTATIVI CONGIUNTAMENTE AL PRESIDENTE E AD UNO DEI CONSIGLIERI - DEPOSITO DELLA DELIBERAZIONE - TARDIVITA - CONSEGUENZE.*
SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONI - DELEGAZIONE DI POTERI RAPPRESENTATIVI CONGIUNTAMENTE AL PRESIDENTE E AD UNO DEI CONSIGLIERI - DEPOSITO DELLA DELIBERAZIONE - TARDIVITA - CONSEGUENZE.*
La tardivita del deposito della deliberazione del consiglio di amministrazione di una societa per azioni, con la quale i poteri di rappresentanza siano stati delegati congiuntamente al Presidente ed a uno dei consiglieri, non puo produrre altre conseguenze se non l'inopponibilita del mutamento soggettivo intervenuto nell'organo rappresentativo della societa nei confronti dei terzi che non ne abbiano avuto conoscenza, i quali possono legittimamente confidare nella permanenza dei poteri rappresentativi dei precedenti amministratori; essa non puo, percio spiegare alcuna influenza sulla efficacia dei negozi giuridici conclusi da soggetti validamente investiti del potere di rappresentare la societa.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2188, Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2385, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 100 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)