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Sez. 3, Sentenza n. 16692 del 26/11/2002 (Rv. 558743 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE | Società a responsabilità limitata - Legali rappresentanti - Nomina e revoca degli amministratori - Opponibilità ai terzi - Presupposti - Inosservanza del sistema di pubblicità previsto dalla legge - Notificazione a mani del precedente rappresentante legale - Validità - Condizioni.
Stato
decisa il 2002-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558743-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE

Ai sensi degli artt. 2383 e 2385 cod. civ., richiamati dal successivo art. 2487, in tema di organi di una società a responsabilità limitata, la nomina e la revoca degli amministratori devono essere iscritte nel registro di cancelleria (art.100 disp. att. cod. civ.) e pubblicate nel bollettino ufficiale delle società per azioni ed a responsabilità limitata, divenendo opponibili ai terzi, ai sensi dell'art.2457 ter cod. civ. (richiamato dal successivo art. 2497 bis), solo dopo tale pubblicazione, a meno che la società non provi che i terzi ne fossero comunque a conoscenza, con la conseguenza che, anche ai fini della notifica nelle mani del legale rappresentante della società al di fuori della sua sede legale (art.145 u.c. cod. proc. civ.), il mutamento soggettivo intervenuto in seno alla società, non reso pubblico nelle forme predette, non è opponibile al terzo notificante, salva prova - a carico della società - che quegli, prima di eseguire la notifica nelle mani del rappresentante così come risultante dal detto sistema di pubblicità, abbia avuto conoscenza del mutamento dell'organo rappresentativo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2383, Cod. Civ. art. 2385, Cod. Civ. art. 2487, Cod. Civ. art. 2457 ter, Cod. Civ. art. 2497 bis, Cod. Proc. Civ. art. 145

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)