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Sez. 1, Sentenza n. 786 del 23/01/1993 (Rv. 480413 - 01)

Tributi erariali indiretti (Tributi anteriori alla riforma del 1972) - Imposta sulla entrata (I.G.E.) - Contenzioso - Azione davanti all'autorità giudiziaria - In genere | Violazione della disciplina in tema di I.G.E. - Provvedimento ministeriale irrogativo di sanzione pecuniaria - Impugnazione davanti all'autorità giudiziaria - Termine di decadenza di sessanta giorni - Operatività - Contestazione del potere sanzionatorio o proposizione della domanda dopo la soppressione dell'I.G.E. - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1993-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480413-01

Tributi erariali indiretti (Tributi anteriori alla riforma del 1972) - Imposta sulla entrata (I.G.E.) - Contenzioso - Azione davanti all'autorità giudiziaria - In genere

In tema di I.G.E., l'azione giudiziaria, in via di impugnazione del provvedimento ministeriale irrogativo di sanzione pecuniaria per violazione della relativa disciplina, è soggetta al termine di sessanta giorni, fissato a pena di decadenza (rilevabile anche d'ufficio) dall'art. 52 del R.D.L. 9 gennaio 1940 n. 2 (convertito, con modificazioni, in legge 19 giugno 1940 n. 762), anche quando si contesti la sussistenza dei presupposti per l'esercizio del potere sanzionatorio nei confronti di un determinato soggetto, come nel caso dell'amministratore di società, rispetto ad infrazione riscontrata a carico della società medesima, e pure se la domanda sia successiva alla data di soppressione dell'I.G.E. (abolita a partire dall'1 gennaio 1973 con l'art. 90 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 istitutivo dell'I.V.A.), atteso che tale soppressione, non toccando i rapporti sostanziali in precedenza insorti, non incide, in difetto di previsione contraria, sulla persistente operatività delle specifiche regole inerenti alla tutela giurisdizionale dei rapporti stessi.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 09/01/1940 num. 2 art. 52 CORTE COST., Legge 19/06/1940 num. 762 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 90

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)