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Sez. 1, Sentenza n. 9159 del 30/08/1995 (Rv. 493808 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA SULLA ENTRATA (I.G.E.) - SANZIONI PER LE VIOLAZIONI - IN GENERE | Provvedimento ministeriale irrogativo di sanzione primaria - Impugnazione - Termine.
Stato
decisa il 1995-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493808-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA SULLA ENTRATA (I.G.E.) - SANZIONI PER LE VIOLAZIONI - IN GENERE

in tema di I.G.E., l'azione giudiziaria, in via di impugnazione del provvedimento ministeriale irrogativo di sanzione pecuniaria per violazione della relativa disciplina, è soggetto al termine di sessanta giorni, fissato a pena di decadenza dall'art. 52 del regio decreto legge 9 gennaio 1940 n. 2 (convertito in legge 19 giugno 1940 n. 762) anche quando si contesti la sussistenza dei presupposti per l'esercizio del potere sanzionatorio nei confronti di un determinato soggetto, come nel caso dell'amministratore di società, rispetto ad un'infrazione riscontrata a carico della società medesima, e pure se la domanda sia successiva alla data di soppressione dell'I.G.E..

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 09/01/1940 num. 2 art. 52 CORTE COST., Legge 19/06/1940 num. 762 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)