Sez. 5 - , Sentenza n. 15358 del 20/07/2020 (Rv. 658549 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - SOPRAVVENIENZE ATTIVE | Redditi d’impresa – Conferimento d’azienda – Plusvalenze e minusvalenze – Art. 4 d.lgs. n. 358 del 1997 – Principio di neutralità fiscale – Nozione – Operatività - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - SOPRAVVENIENZE ATTIVE
In tema di reddito imponibile d'impresa, l'art. 4 d.lgs. n. 358 del 1997 (nel testo applicabile "ratione temporis"), laddove stabilisce, con riguardo ai conferimenti di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni, che esso non costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze, subordina l'applicabilità di detto principio di neutralità fiscale alla circostanza che il soggetto conferente assuma, quale valore delle prestazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/10/1997 num. 358 art. 4, Direttive del Consiglio CEE 23/07/1990 num. 434
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)