Sez. 5 - , Sentenza n. 16674 del 24/05/2022 (Rv. 664859 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE | Conferimento di azienda in regime di neutralità fiscale - Condizioni - Successiva deduzione di un costo già dedotto in sede di conferimento - Ammissibilità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE
In tema di redditi di impresa, affinché operi la neutralità fiscale del conferimento di azienda, ai
o di minusvalenze deducibili - il conferente deve iscrivere nel proprio bilancio le partecipazioni ricevute in cambio del conferimento ad un valore pari a quello fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita, mentre, ove vi siano disallineamenti tra valori fiscali e valori di bilancio, il conferitario deve indicare, in un prospetto apposito della propria dichiarazione, le eventuali differenze; inoltre, la deduzione di determinati costi in sede di conferimento, comportando una contrazione del valore dell'azienda conferita, impedisce che questi ultimi possano essere oggetto di una ulteriore e successiva deduzione.
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 176 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)