Sez. 1, Sentenza n. 1152 del 24/03/1977 (Rv. 384817 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - ESTINZIONE DELLA PERSONA GIURIDICA - NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - IRRILEVANZA - RICORSO PROPOSTO DA O CONTRO LA GESCAL - ESTINZIONE DI TALE ENTE - INTERRUZIONE - ESCLUSIONE - PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO TRA LE PARTI ORIGINARIE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - ESTINZIONE DELLA PERSONA GIURIDICA - NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - IRRILEVANZA - RICORSO PROPOSTO DA O CONTRO LA GESCAL - ESTINZIONE DI TALE ENTE - INTERRUZIONE - ESCLUSIONE - PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO TRA LE PARTI ORIGINARIE.*
Il processo di Cassazione, dominato dall'impulso d'ufficio dopo il deposito del ricorso, non e soggetto ad interruzione per il verificarsi degli eventi previsti dagli artt 299 e segg cod proc civ. ne consegue che il giudizio di legittimita, instaurato con ricorso proposto da o nei confronti della Gescal (gestione case lavoratori), resta insensibile alla denuncia dell'evento interruttivo costituito dall'Estinzione di tale ente, con il subingresso nei rapporti del medesimo dell'istituto autonomo delle case popolari (artt 13 del DPR 30 dicembre 1972 n 1036 ed 1 della legge 19 gennaio 1974 n 9), e prosegue, con pienezza di effetti, nei confronti delle parti originarie. (V 3774/71, mass n 355604; (V 961/71, mass n 350891).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., DPR 30/12/1972 num. 1036 art. 13, Legge 19/01/1974 num. 9 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)