Sez. 3, Sentenza n. 3774 del 30/12/1971 (Rv. 355604 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - PERDITA DELLA CAPACITA PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI - NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - EFFETTO INTERRUTTIVO - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - PERDITA DELLA CAPACITA PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI - NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - EFFETTO INTERRUTTIVO - ESCLUSIONE.*
Nel giudizio di Cassazione, una volta avvenuta la Costituzione, all'evento della morte o della perdita della capacita della parte, anche se notificato, non puo riconoscersi l'effetto interruttivo di cui all'art 300 cod proc civ perche, data la natura di tale giudizio, nel quale il processo procede per impulso di ufficio, non puo in tale Sede trovare applicazione il disposto del successivo articolo 302 circa le modalita di riassunzione ad istanza di parte. (V 297'68, mass n 331223).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 302
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)