Sez. 3, Sentenza n. 3011 del 28/02/2012 (Rv. 621943 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Proprietario di un maso chiuso - Esercizio del diritto di prelazione agraria sul terreno confinante - Autorizzazione dell'apposita commissione amministrativa dei masi chiusi - Necessità - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE
Qualora il proprietario di un maso chiuso eserciti il diritto di prelazione agraria acquisendo, in tal modo, la proprietà di terreni confinanti, egli agisce non in detta qualità, bensì in quella di coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti; ne consegue che, al fine di esercitare la prelazione, egli non necessita dell'autorizzazione da parte della commissione amministrativa (dei masi chiusi) di cui all'art. 7 della legge della Provincia di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, non costituendo il fondo acquistato un ampliamento del maso chiuso.
Riferimenti normativi: Legge Prov. Bolzano 28/11/2001 num. 17 art. 2, Legge Prov. Bolzano 28/11/2001 num. 17 art. 7, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)