Sez. 2, Sentenza n. 7280 del 03/07/1993 (Rv. 482980 - 01)
Trentino Alto Adige - Province - Materie di competenza provinciale - Masi chiusi | Disciplina ex legge della provincia di Bolzano n. 32 del 1978 e successive modifiche - Fondi costituiti in maso chiuso - Interesse dell'affittuario ad unificare nella sua persona la titolarità dell'azienda agraria e la proprietà dei fondi - Tutela limitata - Pluralità di eredi legittimi - Alienazione del maso ad uno dei soggetti individuato come assuntore - Diritto di prelazione dei conduttori - Esclusione - Terreni concessi in godimento con contratto agrario, ex art. 8 della legge n. 590 del 1965 - Prima della costituzione del maso chiuso - Operatività dell'esclusione - Art. 15 della legge della provincia di Bolzano n. 32 del 1978 - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Trentino Alto Adige - Province - Materie di competenza provinciale - Masi chiusi
L'ordinamento dei masi chiusi, disciplinato dalla legge della provincia di Bolzano n. 32 del 1978 e successive modificazioni, assicura una limitata protezione dell'interesse dell'affittuario ad unificare, nella sua persona, la titolarità dell'azienda agraria ed il diritto di proprietà dei fondi, qualora questi siano costituiti in maso chiuso. Pertanto, l'esclusione del diritto di prelazione dei conduttori, prevista in caso di alienazione del "maso" ad uno dei soggetti che, in ordine di preferenza vanno individuati come assuntori se, in caso di successione legittima, vi siano più eredi (art. 15 a, secondo comma, in rel. art. 18 legge provinciale di Bolzano cit.), opera anche quando i terreni siano stati concessi in godimento, con un contratto agrario tra quelli previsti dall'art. 8 legge n. 590 del 1965, prima della costituzione in maso chiuso dell'azienda agricola che utilizza i terreni medesimi. Rientrando tale disciplina della prelazione nella competenza legislativa della provincia autonoma di Bolzano - esercitabile, in tema di maso chiuso, anche in deroga ai principi dell'ordinamento civile e processuale comune (sentenza Corte Cost. n. 35 del 1972) - ed essendo strumentale alla tutela del principio della connessione dell'azienda agricola, costituita "in maso", con la compagine familiare, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 a legge provinciale di Bolzano cit. con riferimento agli artt. 3, 43, 44, 116 e 117 della Costituzione.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST., Decr. Pres. Giunta Provv. Bolzano 28/12/1978 num. 32 art. 1, Decr. Pres. Giunta Provv. Bolzano 28/12/1978 num. 32 art. 15 lett. A, Decr. Pres. Giunta Provv. Bolzano 28/12/1978 num. 32 art. 18, Legge Prov. Bolzano 26/03/1982 num. 10 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)