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Sez. 5 - , Ordinanza n. 724 del 15/01/2019 (Rv. 652500 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE | Imposta di registro, ipotecaria e catastale - Notaio delegato nell'espropriazione immobiliare - Funzione - Conseguenze - Soggettività passiva esclusiva - Sussistenza.
Stato
decisa il 2019-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652500-01

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE

In tema d'imposta di registro, catastale e ipotecaria, il notaio delegato all'espropriazione immobiliare, concorrendo all'esercizio della funzione giudiziaria in virtù di un rapporto fiduciario con il giudice dell'esecuzione, allorché riceva somme dai partecipanti alla vendita a titolo di fondo spese per il trasferimento, comprese le imposte relative alla registrazione del decreto di vendita, agisce quale sostituto del cancelliere ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 347 del 1990 ed è l'unico soggetto debitore nei confronti dell'Agenzia delle entrate, fungendo, peraltro, da "adiectus solutionis causae", con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 1188 c.c., il partecipante deve ritenersi liberato dalla propria obbligazione nel momento stesso in cui versa al professionista i relativi importi.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 54 com. 5, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 77, Cod. Proc. Civ. art. 68 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 591 bis, Cod. Civ. art. 1188, Legge 31/10/1990 num. 347 art. 6 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)