Sez. 2, Sentenza n. 572 del 02/03/1971 Ud. (dep. 26/11/1971) Rv. 119402 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - DOMICILIO ELETTO - IRREPERIBILE - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - NOZIONE - SEMPLICE INDICAZIONE DELLA ABITAZIONE - DICHIARAZIONE DI DOMICILIO - ABBANDONO PER IGNOTA DESTINAZIONE - RITO DEGLI IRREPERIBILI - LEGITTIMITA.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - DOMICILIO ELETTO - IRREPERIBILE - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - NOZIONE - SEMPLICE INDICAZIONE DELLA ABITAZIONE - DICHIARAZIONE DI DOMICILIO - ABBANDONO PER IGNOTA DESTINAZIONE - RITO DEGLI IRREPERIBILI - LEGITTIMITA.*
La dichiarazione di domicilio indica il luogo in cui l'imputato ha realmente l'abitazione o la Sede dell'attivita professionale, mentre la elezione stabilisce il luogo che l'imputato sceglie ai limitati fini delle notificazioni. La semplice indicazione della propria Sede di abitazione ai fini delle notifiche e una semplice dichiarazione di domicilio con l'effetto che l'abbandono dello stesso per ignota destinazione comporta necessariamente la inidoneita del luogo allo scopo per cui e stato dichiarato e legittima l'adozione del rito degli irreperibili.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 170 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)