Sez. 2, Sentenza n. 7256 del 01/02/1982 Ud. (dep. 23/07/1982) Rv. 154712 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - PRESUPPOSTO: ESISTENZA DI CASA DI ABITAZIONE O DELLA SEDE DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE - TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA - INIDONEITÀ ORIGINARIA DELLA DICHIARAZIONE.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - PRESUPPOSTO: ESISTENZA DI CASA DI ABITAZIONE O DELLA SEDE DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE - TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA - INIDONEITÀ ORIGINARIA DELLA DICHIARAZIONE.*
La dichiarazione di domicilio presuppone che nel luogo indicato esista la casa di abitazione o la Sede dell'attività professionale dell'imputato, sicché sia presumibile che l'ufficiale giudiziario, anche in assenza del destinatario, rinvenga persona capace e disposta a ricevere la copia dell'atto da notificare. Nell'ipotesi in cui l'imputato abbia definitivamente interrotto ogni rapporto con il luogo predetto, trasferendo altrove la propria residenza, la dichiarazione di domicilio risulta originariamente inidonea, anche se ivi continuino ad abitare persone della famiglia, non più conviventi. (V. Mass n 152507 per le modifiche apportate dalla legge 8 agosto 1977 n. 532 art. 4; (Conf mass n 151142; (Conf mass n 142548; (Conf mass n 087031; (Conf mass n 140269; (Conf mass n 136107; (Conf mass n 133317; (Conf mass n 131827; (Conf mass n 119672; (Conf mass n 119402; (Conf mass n 113541; (Conf mass n 112898 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)