Sez. L, Sentenza n. 526 del 29/01/1985 (Rv. 438732 - 01)
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE - LIMITE OCCUPAZIONALE MASSIMO EX ART. 2 LETT. A) E B) DELLA LEGGE N. 860 DEL 1956 - ACCERTAMENTO - CRITERI - PRODUZIONE IN SERIE - RILEVANZA - NOZIONE.*
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE - LIMITE OCCUPAZIONALE MASSIMO EX ART. 2 LETT. A) E B) DELLA LEGGE N. 860 DEL 1956 - ACCERTAMENTO - CRITERI - PRODUZIONE IN SERIE - RILEVANZA - NOZIONE.*
Il concetto di produzione in serie - rilevante al fine di stabilire quale sia il limite occupazionale massimo previsto dall'art. 2 lett. A) e b) della legge n. 860 del 1956 perché possa riconoscersi la natura artigiana di un'impresa - non fa riferimento alle caratteristiche del prodotto - che può ben costituire la ripetizione di un unico modello senza per questo implicare la negazione della qualifica artigianale - bensì discende dal tipo di processo produttivo nel senso che una produzione in serie è riscontrabile ogni qual volta sia determinante l'uso della macchina, pur rendendosi necessario l'intervento dell'uomo, oltre che per la conduzione del macchinario, anche per l'effettuazione diretta di alcune fasi della lavorazione del prodotto, in ragione del fatto che l'art. 2 lett. B) citato richiede anche che la lavorazione non sia del tutto meccanizzata.*
Riferimenti normativi: Legge 25/07/1956 num. 860 art. 1, Legge 25/07/1956 num. 860 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)