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Sez. L, Sentenza n. 3481 del 14/04/1994 (Rv. 486170 - 01)

Artigianato - Impresa artigiana - In genere | Configurabilità - Condizioni - Iscrizione nell'apposito albo - Irrilevanza - Produzione di beni usuali suscettibili di utilizzazione autonoma - Carattere ostativo a detta configurabilità - Esclusione - Condizione - Fattispecie relativa ad impresa di produzione di calce viva.
Stato
decisa il 1994-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486170-01

Artigianato - Impresa artigiana - In genere

Ai fini della configurabilità di un'impresa artigiana, per la quale è irrilevante l'iscrizione dell'impresa nell'apposito albo, non è di ostacolo, qualora sussistano gli altri requisiti di cui alla legge 25 luglio 1956 n. 860 (dimensioni occupazionali, svolgimento da parte del titolare dell'impresa di attività manuale professionale, responsabilità dell'azienda da parte del titolare, con assunzione di rischi ed oneri inerenti alla direzione- gestione), la produzione di serie di beni usuali purché essi siano suscettibili di utilizzazione autonoma nel senso che non siano parti o componenti di oggetti più complessi prodotti da altre imprese. (Nella specie la sentenza impugnata, confermata dalla Suprema Corte, aveva ritenuto di natura artigiana un'impresa che produceva calce viva in base all'assunto che tale materiale era autonomamente utilizzabile per imbiancare pareti e per soddisfare elementari esigenze nel campo edilizio).

Riferimenti normativi: Legge 25/07/1956 num. 860

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)